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ICI
Imposta Comunale sugli Immobili

arrow_black.gifChi deve pagare
L’imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:
- dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli;
- dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie) anche se non residenti nel territorio dello Stato;
- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
- dai concessionari di aree demaniali.

arrow_black.gifCalcolo dell'imposta
Per quanto riguarda i fabbricati, l’ICI si calcola applicando l’aliquota deliberata dal Comune alla base imponibile, rappresentata dalla rendita catastale dell’immobile. Rivalutata del 5%, e infine  moltiplicata:
a. per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
b. per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
c. per 34 per i fabbricati della categoria C/1.
Per le aree fabbricabili la b.i. è data dal valore venale in comune commercio.
L’imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare per i quali si è protratto il possesso: il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per  intero in capo al soggetto che ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato se lo ha posseduto per meno di 15 giorni.

arrow_black.gifQuando pagare
Il pagamento dell’ICI può essere eseguito in due rate. La prima rata (acconto) deve essere versata entro il 30 Giugno ed è pari al 50% dell’imposta dovuta determinata applicando l’aliquota e le eventuali detrazioni deliberate dal Comune per l’anno precedente, tenuto conto delle caratteristiche dell’immobile posseduto nei sei mesi dell’esercizio corrente. La seconda rata (saldo) deve essere versata dal 1° al 15 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno in corso, determinata applicando aliquota e detrazioni nello stesso vigenti. In alternativa il contribuente, entro il 30 giugno, può decidere di versare l’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione, determinandone l’importo facendo riferimento alle condizioni che il Comune ha stabilito per l’anno in corso.
La dichiarazione
La dichiarazione originaria ICI deve essere presentata dal soggetto che per la prima volta assume la qualità di contribuente ICI. La dichiarazione ha validità anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni nella soggettività passiva e nella destinazione dell'immobile tali da determinare un divrso debito di imposta. In tal caso devono essere denunciate le modificazioni intervenute. La dichiarazione ICI deve essere consegnata al comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

arrow_black.gifDove pagare
Il pagamento dell’imposta per l’anno 2010 dovrà essere effettuato tramite appositi bollettini postali, a disposizione presso l’Ufficio Tributi del Comune di Sant'Ippolito sul c.c postale n. 47749452, intestato a : COMUNE DI SANT'IPPOLITO ICI SERVIZIO TESORERIA o tramite Modello F24

arrow_black.gifAliquote e detrazioni vigenti (2010)
a) aliquota ordinaria:6,8%.
b) aliquota per l'abitazione principale di persone fisiche:5%.
c) aliquota per aree fabbricabili: 7%.
Si considerano abitazioni principali, sia per aliquota che per detrazione, anche quelle che il soggetto passivo concede in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado di parentela (art. 10 Regolamento I.C.I.);

arrow_black.gifScarica modulo richiesta rimborso ICI
arrow_black.gifScarica modulo comunicazione cessione immobile uso gratuito
arrow_black.gifDichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa a fabbricato inagibile/inabitabile
arrow_black.gifScarica modulo ravvedimento operoso

Comune di Sant'Ippolito (PU)
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